PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Aumento degli organici del personale con compiti di carattere sociale ed educativo).

      1. Gli organici del personale degli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.
      2. Gli organici del personale degli educatori per adulti di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati).

      1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, di seguito denominato «Fondo».
      2. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
      3. La dotazione del Fondo è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ri- partizione

 

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si provvede annualmente con decreto del Ministro della solidarietà so- ciale, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari del territorio.
      4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali e i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 3.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì a inviare una relazione al Ministro della solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
      6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo è destinato al finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati promossi e coordinati dai Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto tra loro.
      7. La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009, la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

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Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.